LEGGE REGIONALE N. 13 DEL
10-04-1998
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Il Consiglio
regionale ha approvato |
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ARTICOLO 1 Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41. 1. L'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 è così sostituito: "Art. 7 Oneri di urbanizzazione. 1. Fino alla completa attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione veneta. Venezia, 10 aprile 1998 Galan
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