LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 10-04-1998
REGIONE VENETO

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, N.
41 "NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER
FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE"

Indice:

Articoli della Legge:
1  

Il Consiglio regionale ha approvato
il Commissario del Governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

      Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 agosto
                            1993, n. 41.
 1. L'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 è  così 
sostituito:
                               "Art. 7
                      Oneri di urbanizzazione.
 1.  Fino  alla  completa  attuazione dei piani di eliminazione delle
barriere architettoniche di cui  all'articolo  32,  comma  21,  della
legge  28 febbraio 1986, n. 41, i comuni riservano alla realizzazione
di  interventi  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche
almeno  il  dieci  per  cento  dei  proventi  annuali derivanti dalle
concessioni edilizie di cui all'articolo 3  della  legge  28  gennaio
1977,  n. 10 e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi
comprese le somme introitate ai sensi dell'articolo 37 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61  e
successive modifiche e integrazioni.".
  La  presente  legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione veneta.
    Venezia, 10 aprile 1998
                                                                Galan

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 41 del 1993 Articolo 7

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 41 del 1993 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 41 del 1986 Articolo 32

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 100 del 1977 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 47 del 1985 Articolo 37

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 61 del 1985

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